Legge 3 Febbraio 89, numero 39 (parte 2)
Art. 7
1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione e' nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni.
Essa e' composta:
a) da un membro della giunta camerale;
b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali e uno dei commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale e scelti dalla giunta camerale sulla base della maggiore rappresentativita';
c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione designati dalle organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale.
2. Con le stesse modalita' si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.
3. La commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.
4. In caso di morte o di decadenza di un membro, la commissione e' integrata dalla giunta camerale con le stesse modalita' previste per la costituzione.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario da lui designato in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6. La commissione e' tenuta a denunciare all'autorita' giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione di mediatore.
7. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 8.
1. Chiunque esercita l'attivita' di mediazione senza essere iscritto nel ruolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni ed e' tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.
2. A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale, nonche' l'articolo 2231 del codice civile.
3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.
Note all'art. 8:
- La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale".
- L'art. 348 del codice penale e' cosi' formulato:
"Art. 348 (Abusivo esercizio di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila". La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui all'articolo soprariportato e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.P.C.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art.3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire duecentomila a lire un milione".
- Il testo dell'art. 2231 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2231 (Mancanza d'iscrizione). - Quando l'esercizio di un'attivita' professionale e' condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non e' iscritto non gli da' azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilita' del lavoro compiuto".
Art. 9.
1. Le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, continuano ad esercitare la propria attivita' fino alla nomina delle commissioni di cui all'articolo 7.
2. Nella prima applicazione della presente legge le commissioni provinciali provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21 marzo 1958, n. 253.
3. Fino all'insediamento della commissione centrale di cui all'articolo 4 le materie e le modalita' di esame sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e delle categorie interessate.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 1926/1960 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 21 marzo 1958, n. 253, relativa alla disciplina della professione di mediatore), e' il seguente:
"Art. 3. - Presso ogni camera di commercio, industria e agricoltura e' istituita una commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli indicati negli articoli 1 e 2.
La commissione e' composta:
a) dal membro della giunta camerale scelto fra i commercianti, che la presiede;
b) da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti e da tre rappresentanti dei mediatori, tutti scelti e nominati dal presidente della camera di commercio, industria e agricoltura.
Con le stesse modalita' si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.
La commissione dura in carica tre anni.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria e agricoltura o da un funzionario da lui designato, di carriera direttiva in servizio presso la camera di commercio, industria e agricoltura".
- La legge n. 253/1958, abrogata dall'art. 10 della legge qui pubblicata, disciplinava la professione di mediatore.
Art. 10.
1. Sono abrogate la legge 21 marzo 1958, n. 253, e le norme del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, incompatibili con la presente legge.
Note all'art. 10:
- La legge n. 253/1958 disciplinava la professione di mediatore.
- Il D.P.R. n. 1926/1960 approvava il regolamento per l'esecuzione della predetta legge n. 253/1958.
Art. 11.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori, emana le norme regolamentari e di attuazione della presente legge.
2. Il regolamento, che deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, puo' prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire tre milioni, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Note all'art. 11:
- Per la legge n. 689/1981 si veda la precedente nota all'art. 8.
- Il D.P.R. n. 571/1982 reca: "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, concernente modifiche al sistema penale".
Scritto da: Vivere Abitare Immobiliare
09-03-2023
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